MiCAr e finanza islamica: compatibilità e nodi critici

Il regolamento MiCA e i principi shariah presentano sovrapposizioni inattese ma anche tensioni strutturali. Un'analisi concreta per operatori e compliance officer.

— Studio LX20 Law Firm

MiCAr e finanza islamica: un dialogo possibile, ma non scontato

Il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come MiCAr (Markets in Crypto-Assets Regulation), è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e si applica in via integrale dal 30 dicembre 2024 per le categorie di token più rilevanti. Parallelamente, la finanza islamica — basata sui principi della *shariah* — continua a espandersi anche in Europa, con masse gestite stimate (fonte: Islamic Finance Development Report 2023) che superano i 3.900 miliardi di dollari a livello globale.

La domanda che si pone a CFO di banche digitali, compliance officer di fintech e general counsel di società con esposizione verso investitori del Golfo o del Sud-Est asiatico è concreta: i token disciplinati da MiCAr sono compatibili con i requisiti della finanza islamica? La risposta non è binaria.


Le tre categorie MiCAr e la loro rilevanza shariah

MiCAr distingue tre grandi categorie di cripto-attività:

  1. Token collegati ad attività (*Asset-Referenced Token*, ART): stabilizzati rispetto a un paniere di valute, materie prime o cripto-attività (artt. 16-47 MiCAr).
  2. Token di moneta elettronica (*E-Money Token*, EMT): ancorati a una singola valuta ufficiale (artt. 48-58 MiCAr).
  3. Cripto-attività diverse (*utility token* e altri): categoria residuale disciplinata dagli artt. 4-15 MiCAr.

Dal punto di vista islamico, il problema centrale è il divieto di *riba* (interesse) e di *gharar* (incertezza eccessiva), nonché il requisito che ogni transazione sia ancorata a un bene reale o a un'attività economica lecita (*halal*).

Gli EMT, ad esempio, replicano funzionalmente la moneta elettronica: nessun rendimento è incorporato nello strumento, il che li rende tendenzialmente compatibili con il divieto di *riba*. Tuttavia, l'art. 54, par. 3, MiCAr vieta esplicitamente il pagamento di interessi ai detentori di EMT, una previsione che — paradossalmente — converge con il diritto islamico. La riserva obbligatoria (art. 54, par. 1) investita in depositi bancari tradizionali crea però un problema: tali depositi generano interessi, vietati dalla *shariah*. Un emittente che volesse strutturare un EMT shariah-compliant dovrebbe investire la riserva esclusivamente in strumenti conformi (sukuk a breve termine, depositi *murabaha*), il che richiede un'analisi caso per caso con il proprio consiglio shariah.

Gli ART presentano difficoltà maggiori. Un token ancorato a un paniere che include obbligazioni governative convenzionali o valute di paesi con sistemi bancari basati sull'interesse espone automaticamente il detentore a *riba* indiretto. L'art. 36 MiCAr impone che la riserva sia investita in attività sicure e liquide, senza specificare criteri ESG o religiosi: lo spazio per una riserva interamente shariah-compliant esiste normativamente, ma richiede un'architettura giuridica dedicata.


Il problema della governance e dei diritti incorporati

MiCAr riconosce ai detentori di ART diritti di rimborso al valore nominale (art. 39) e, in caso di insolvenza dell'emittente, un privilegio sulle attività di riserva. Questi diritti patrimoniali non incorporano di per sé rendimenti fissi, il che li rende astrattamente compatibili con strutture islamiche.

Il nodo diventa più delicato quando si esaminano i token di governance o gli utility token che attribuiscono quote di ricavi della piattaforma. Se la distribuzione avviene in proporzione al valore del token (assimilabile a una partecipazione agli utili), siamo vicini al contratto di *musharaka* (joint venture islamica): potenzialmente lecito. Se invece il ricavo è fisso e predeterminato, si ricade nel *riba*.

Nessuna disposizione di MiCAr vieta esplicitamente strutture di distribuzione del tipo *profit and loss sharing*: la scelta architettonica spetta all'emittente, fermo restando che il *whitepaper* (art. 6 e segg. MiCAr) deve descrivere con precisione i diritti incorporati.


DAC8 e la trasparenza fiscale: un ulteriore strato

La Direttiva 2023/2226 (DAC8), che modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa fiscale, introduce obblighi di segnalazione automatica per i prestatori di servizi su cripto-attività a partire dal 1° gennaio 2026. I dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate riguarderanno saldi, operazioni e ricavi.

Per gli investitori islamici — spesso strutturati attraverso veicoli di *waqf* (fondazioni religiose) o *zakat* (obbligo caritatevole) — la qualificazione fiscale dei flussi è fondamentale. Un token che distribuisce proventi secondo schemi *murabaha* potrebbe essere qualificato come interesse (reddito da capitale, art. 44 TUIR) o come utile da partecipazione, con effetti radicalmente diversi. DAC8 non risolve questa ambiguità: la impone all'attenzione del consulente fiscale prima della strutturazione.


AML e clientela islamica istituzionale

Il Regolamento (UE) 2024/1624 (VI Direttiva AML, in fase di recepimento) e il Regolamento (UE) 2024/1620 che istituisce l'AMLA impongono ai prestatori di servizi su cripto-attività (CASP) obblighi rafforzati di adeguata verifica per clientela ad alto rischio. I fondi islamici con sede in giurisdizioni del Golfo (Emirati, Qatar, Arabia Saudita) non sono automaticamente ad alto rischio, ma le strutture *hawala* o i flussi *zakat* possono attivare segnalatori automatici nei sistemi di *transaction monitoring*.

Un CASP che voglia servire clientela istituzionale islamica deve costruire procedure di adeguata verifica rafforzata specificamente calibrate, documentando nell'analisi del rischio (art. 8 Direttiva (UE) 2015/849, come modificata) la natura lecita di tali flussi e la loro coerenza con il profilo del cliente.


Cosa fare concretamente

Per gli operatori che intendono emettere o distribuire cripto-attività conformi ai principi islamici nell'ambito MiCAr, si suggerisce un percorso strutturato in tre fasi.

Prima fase — Classificazione del token: determinare se il token rientra nelle categorie ART, EMT o residuale, e identificare con precisione i diritti patrimoniali incorporati. Questa analisi precede qualsiasi valutazione shariah.

Seconda fase — Revisione shariah preventiva: coinvolgere un consiglio shariah qualificato (preferibilmente accreditato presso AAOIFI — Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) nella fase di redazione del *whitepaper*. Le opinioni shariah devono essere documentate e, ove possibile, pubblicate contestualmente al *whitepaper* ai sensi dell'art. 6 MiCAr.

Terza fase — Mappatura fiscale e AML: coordinare con il consulente fiscale la qualificazione dei flussi ai fini DAC8 e TUIR, e aggiornare le procedure AML per gestire la clientela islamica istituzionale senza generare falsi positivi.


Conclusioni

MiCAr non è stato concepito con la finanza islamica in mente, ma non la esclude. La convergenza sul divieto di interessi per gli EMT, il silenzio sulle modalità di distribuzione dei proventi negli ART e la libertà architettonica concessa agli emittenti aprono spazi concreti. La sfida è tecnica e multidisciplinare: richiede coordinamento tra giuristi regolamentari, esperti di diritto islamico e fiscalisti, sin dalle fasi più precoci della strutturazione. Chi affronta questo percorso con metodo può accedere a una base di investitori globali ancora largamente sottostimata nel mercato europeo dei cripto-asset.

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